IL PRETORE
   Visti gli atti del procedimento penale nei confronti di: 1) Ciriani
 Gian  Pietro,  nato  a  Pinzano  al  Tagliamento  (Pordenone)  il  19
 settembre  1936;  2)  Ciriani  Virgilio  nato a S. Daniele del Friuli
 (Udine) il 15 aprile 1944; 3)  Toneguzzi  Tarcisio,  nato  a  Zoppola
 (Pordenone) il 21 agosto 1930; imputati del reato di cui all'art. 110
 c.p.  lett.    B  della  legge  28  febbraio  1985,  n.  47 per avere
 realizzato in concorso tra loro, il primo in qualita' di committente,
 il secondo quale  direttore  dei  lavori  e  il  terzo  quale  legale
 rappresentante   dell'impresa   costruttrice,  un  manufatto  ad  uso
 residenziale  insistente  sul  mappale  n.  217/218  foglio  27   CC.
 Pordenone,  in assenza della prescritta concessione edilizia, essendo
 la n. 28699/92 stata assentita per i lavori di  ristrutturazione  del
 manufatto preesistente, demolito.
   Accertato in Pordenone il 18 novembre 1993.
   Rilevato che all'udienza del 20 ottobre 1997 il pubblico ministero,
 prima  delle  formalita'  di  apertura  del  dibattimento,  sollevava
 questione di costituzionalita' dell'art. 65 comma 2  legge  regionale
 Friuli-Venezia   Giulia   19   novembre  1991,  n.  52  e  successive
 modificazioni  per  contrasto  con  gli  artt.   25   e   116   della
 Costituzione,  avuto  riguardo  ai  diversi  principi  previsti dalla
 normativa statale in materia di ristrutturazione di singoli edifici;
   Osservato che su detta eccezione, ritenuta infondata dai  difensori
 degli  imputati in virtu' dell'autonomo potere normativo riconosciuto
 dall'art. 117 della Costituzione alle regioni in  campo  urbanistico,
 il giudicante rilevava l'opportunita' di una pronuncia solo dopo aver
 dato  avvio  all'istruttoria,  al  fine di meglio inquadrare il thema
 decidendum, assumendo le deposizioni dei vigili verbalizzanti.
   Premesso:
     che in data 18 marzo 1993 il sindaco di Pordenone rilasciava  una
 concessione edilizia relativa alla ristrutturazione ed ampliamento di
 un  fabbricato residenziale esistente su area destinata dal P.R.G.  a
 zona omogenea B, in applicazione del  disposto  dell'art.  7.6  delle
 N.T.A.  del  P.R.G. che cosi' recita, per la parte che qui interessa:
 "nelle zone B, subordinate a piani attuativi, nelle more  di  entrata
 in  vigore  di  tali  piani,  sono  consentite  opere  di ordinaria e
 straordinaria manutenzione, nonche' di restauro e di ristrutturazione
 edilizia, le opere costituenti le pertinenze di impianti  tecnologici
 a servizio degli edifici gia' esistenti, gli ampliamenti strettamente
 necessari  all'adeguamento  degli  alloggi  alle  esigenze abitative,
 conseguenti alle situazioni contingenti suddette";
     che il progetto assentito prevedeva il mantenimento dell'edificio
 esistente nella sua muratura perimetrale addossando ad esso,  su  due
 lati perimetrali, i nuovi vani in ampliamento;
     che  durante  l'esecuzione  delle opere veniva accertato da parte
 dell'ufficio vigilanza edilizia l'avvenuta demolizione  di  tre  muri
 perimetrali,  con  il mantenimento di parte del muro perimetrale lato
 Nord;
     che conseguentemente veniva  ordinata  la  sospensione  lavori  e
 segnalato  il fatto all'A.G., la quale esercitava l'azione penale per
 il reato di  costruzione  in  assenza  della  prescritta  concessione
 edilizia;
     che   pertanto   la   controversia  pare  limitarsi  all'astratta
 questione se, alla stregua della normativa  vigente,  la  concessione
 edilizia  rilasciata  per  ristrutturazione consenta di realizzare la
 medesima anche  mediante  interventi  di  sostanziale  demolizione  e
 ricostruzione  ovvero se siffatti interventi ricostruttivi richiedano
 diversa ed autonoma concessione.
   Rilevato:
     che in proposito deve porsi richiamo all'applicazione della norma
 fissata dall'art. 65 comma 2 legge regione Friuli-Venezia  Giulia  n.
 52  del  19  novembre  1991  il cui contenuto, se e' stato modificato
 dall'attuale legge regionale 12 novembre 1997, n. 34 la' ove non sono
 piu' annoverati tra gli interventi di ristrutturazione edilizia anche
 quelli rivolti alla modifica del numero delle unita' immobiliari,  e'
 stato  riconfermato  nella  parte  in cui vengono fatti rientrare nel
 menzionato concetto quelli rivolti alla demolizione  e  ricostruzione
 di singoli edifici;
     che  per  le  ragioni  di  seguito  esposte  puo' dubitarsi della
 legittimita' costituzionale di tale norma;
     che l'eventuale  declaratoria  di  illegittimita'  costituzionale
 della  norma  in  questione  avrebbe  concreta incidenza nel presente
 giudizio, in quanto renderebbe palesemente  illegittimo  l'intervento
 di  ristrutturazione  assentito  o  attuato  mediante  demolizione  e
 ricostruzione, cosi' come ritenuto dalla univoca giurisprudenza della
 Cassazione formatasi sul punto, piu' oltre citata;
     che la rilevanza della questione,  atteso  che  la  norma  penale
 censurata non riguarda il precetto penale ma solo la disciplina di un
 presupposto   del   fatto   abusivo   contestato,   non  e'  preclusa
 dall'impossibilita' di sanzionare penalmente la condotta  di  chi  ha
 commesso   il  fatto  nel  vigore  di  una  legge  autorizzativa  poi
 dichiarata incostituzionale;
   Tenuto conto:
     che la stessa Corte costituzionale ha  recepito  un  concetto  di
 rilevanza  incentrato,  piu' che sul concreto esito del giudizio, sui
 dati normativi coinvolti (cfr. sent. 148/83);
     che soprattutto una soluzione interpretativa della Consulta volta
 a  rendere  legittima  l'attuale  normativa  regionale  comporterebbe
 effetti  dirompenti  nella fase delle indagini preliminari e comunque
 di non poco momento anche in quella dibattimentale.
   Sul  primo  punto  invero  si  rivelerebbe  del  tutto  illegittimo
 l'ordine  di sospensione dei lavori da parte del sindaco con relativa
 possibilita' della sua disapplicazione  e  conseguente  dissolvimento
 del  fumus  di  reato,  cio'  riverberandosi  sull'adozione di misure
 cautelari reali.
   Sul secondo aspetto (che qui interessa direttamente) e' chiaro  che
 il   mantenimento   della  normativa  regionale  determinerebbe,  per
 rimanere in tema, "la demolizione" dell'intero impianto  accusatorio,
 non potendosi per nulla affermare che i tre imputati abbiano agito in
 assenza della concessione edilizia;
   Rilevato  pertanto  che in tal caso la stessa sussistenza del fatto
 verrebbe messa in dubbio, salvo voler vedere nella  condotta  assunta
 dagli  imputati  la  piu' lieve condotta di cui all'art. 20 lett. A),
 legge  n.  47/1985  per  l'inosservanza  delle  modalita'   esecutive
 indicate in concessione, contravvenzione punita con la sola ammenda e
 nel caso di specie, contrariamente a quella contestata dalla pubblica
 accusa, ampiamente prescritta;
     che  pertanto  questo  pretore  ritiene  di non poter definire il
 giudizio  indipendentemente  dalla  risoluzione  della  questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  65, comma 2, legge regionale
 Friuli-Venezia Giulia n. 52/1991.
   Ritenuto:
     che  la  norma   dell'art.   65,   comma   2,   legge   regionale
 Friuli-Venezia  Giulia  n.  52/1991  e  successive  modifiche risulta
 intrinsecamente  illogica,  incongrua  ed  irrazionale,   in   quanto
 ricomprende  nel  concetto  di  ristrutturazione  edilizia  cio'  che
 ontologicamente ed oggettivamente  non  puo'  qualificarsi  con  tale
 termine,  atteso  che  in caso di demolizione e ricostruzione ex novo
 dello stesso stabile non vi e' conservazione dell'organismo  edilizio
 originario   da   ristrutturare  bensi'  sostituzione  dello  stabile
 preesistente con uno completamente nuovo, che nessun  riferimento  ha
 con quello non piu' esistente;
     che   coerentemente   a   tale   interpretazione  la  consolidata
 giurisprudenza  della  Corte  di  cassazione,  con  riferimento  alle
 disposizioni  normative  previste  dalla legge statale e segnatamente
 all'art. 31, lett. D), legge 5 agosto 1978, n. 457  (in  cui  vengono
 ricompresi  il  ripristino  o  la  sostituzione  di  alcuni  elementi
 costitutivi dell'edificio ....)  ha ribadito come la ristrutturazione
 sia cosa concettualmente diversa dalla demolizione con  ricostruzione
 ex  novo del medesimo edificio, talche' tale ultima attivita' attuata
 sulla base di mera concessione a ristrutturare integrerebbe  comunque
 il reato di costruzione in assenza di concessione;
     che  in  particolare  "la  demolizione  ed  il ripristino di muri
 perimetrali non possono essere  considerati  lavori  di  manutenzione
 straordinaria  ai  sensi  dell'art.  31,  legge 5 agosto 1978, n. 457
 poiche' tale norma riguarda,  esclusivamente,  le  parti  strutturali
 interne  e  non  gli  interventi  rivolti  al  rinnovo degli elementi
 costitutivi dell'edificio".
   Cass. pen., sez. III, 30 settembre 1982, n. 8443;
     che    tale    illogica    ricomprensione    nell'ambito    della
 ristrutturazione  di  interventi  demolitori  e ricostruttivi operata
 dalla norma regionale censurata,  ancorche'  emanata  in  materia  di
 potesta'  normativa  primaria,  risulta in contrasto con il principio
 generale di razionalita' e ragionevolezza fissato dall'art. 3,  comma
 2, della Costituzione cosi' come costantemente interpretato;
     che  ulteriori  profili di difformita' possono ipotizzarsi fra la
 norma  censurata  e  gli  artt.  25   e   116   della   Costituzione,
 travalicandosi  le  competenze  regionali con il violare il principio
 della riserva allo Stato della potesta' punitiva  penale,  in  quanto
 viene resa lecita una fattispecie che diversamente sarebbe penalmente
 sanzionata alla stregua dell'ordinamento statale;
     che  il  contenuto chiaro e didascalico della norma censurata non
 consente operazioni ermeneutiche  che  conducono  ad  interpretazioni
 diverse da quella testuale;
     che  proprio  la  difficolta'  di  ricondurre  a  unitarieta' col
 sistema  statuale  la  disposizione  regionale  di  cui  trattasi  ha
 determinato  in  numerosissimi  casi  incertezze  e contradditorieta'
 interpretative  da  parte  di  organi  amministrativi   regionali   e
 comunali, autorita' giurisdizionali, con riflessi gravemente negativi
 per  la  certezza  del diritto e le legittime aspettative di soggetti
 interessati, oltre che  una  proliferazione  di  procedimenti  penali
 (incertezza  aggravata  dalla  posizione assunta dalla giurisprudenza
 amministrativa,  orientata  in  senso  diametralmente  opposto   alla
 Cassazione  penale in tema di ristrutturazione mediante demolizione e
 ricostruzione);
     che pertanto non appare manifestamente infondata la questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  65, comma 2, legge regionale
 Friuli-Venezia Giulia n. 52/1991.